La malattia nei contratti di apprendistato
La gestione della malattia nei contratti di apprendistato segue una disciplina che unisce norme generali sul rapporto di lavoro e quelle specifiche del contratto di apprendistato, oltre alle
previsioni del CCNL applicato (es. Metalmeccanici, Commercio, ecc.).
Ecco un quadro completo:
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Conservazione del posto di lavoro (periodo di comporto)
L’apprendista ha diritto alla conservazione del posto di lavoro durante la malattia per un determinato periodo chiamato “periodo di comporto”.
- La durata varia in base al CCNL applicato.
- Esempi:
- CCNL Metalmeccanici: 6 mesi di comporto per malattia.
- CCNL Commercio: 180 giorni in un anno solare.
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Retribuzione durante la malattia
L’apprendista non riceve il normale stipendio, ma può ricevere:
- Indennità INPS di malattia, a partire dal 4° giorno di assenza, fino al 180° giorno.
- Alcuni CCNL prevedono integrazioni economiche a carico del datore di lavoro (es. CCNL Commercio, Metalmeccanici, ecc.).
- I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono coperti dall’INPS, ma alcuni contratti collettivi li pagano parzialmente o interamente.
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Impatto sulla durata dell’apprendistato
La malattia può sospendere il periodo di apprendistato, se l’assenza è superiore a 30 giorni consecutivi (art. 42, D.Lgs. 81/2015).
- Questo significa che il contratto si allunga di tanti giorni quanti ne sono stati persi oltre i 30 consecutivi.
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Obblighi del lavoratore
- Comunicare tempestivamente l’assenza
- Inviare il certificato medico (di norma via sistema INPS)
- Essere reperibile per le eventuali visite fiscali
| Aspetto |
Regola generale |
| Conservazione del posto |
Sì, per un periodo definito dal CCNL (es. 6 mesi) |
| Retribuzione |
INPS dal 4° giorno + eventuali integrazioni CCNL |
| Primi 3 giorni |
Non retribuiti da INPS (copertura varia per CCNL) |
| Sospensione apprendistato |
Sì, se assenza > 30 gg consecutivi |
| Obblighi comunicazione |
Certificato INPS e comunicazione tempestiva |
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